Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 38ª giornata di Serie A

By Giovanni Benvenuto

La stagione 2023/2024 è giunta al termine e nell'ultimo turno della Serie A non sono mancate le ammende alle società sportive, per comportamento scorretto delle tifoserie, oltre ai provvedimenti ad alcuni calciatori per comportamento antisportivo. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito dal rappresentante dell'Associazione Italiana Arbitri Carlo Moretti e da Stefania Grasso ha reso note le sanzioni dopo l'ultima giornata. Squalificati per una giornata Zerbin del Monza (per somma di ammonizioni), Mandragora (Fiorentina) e Yerry Mina (Cagliari). Di seguito le decisioni.

I calciatori e i dirigenti squalificati

CALCIATORI SQUALIFICATI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ZERBIN Alessio (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIRIGENTI SQUALIFICATI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARNEVALE Andrea (Udinese): per avere, al 23° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.
MILANA Manuel (Frosinone): per avere, al 23° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

Multe alle società

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno e, al 13° del primo tempo, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco a un collaboratore non presente in distinta.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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